Art. 5.

      1. All'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) l'idonea documentazione attestante il volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativo ai due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale è indicato il numero di lavoratori stranieri che i datori di lavoro, divisi per fasce di volumi

 

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di affari, possono assumere. La definizione delle suddette fasce di volumi d'affari è disposta dal medesimo decreto;

          b-ter) l'idonea documentazione riferita agli ultimi tre anni di attività, che dimostri che almeno due bilanci dell'impresa o dell'azienda risultino in attivo»;

          b) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), b-bis) e b-ter)».